STATUTO
Della Fondazione
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA
DEL CAMPO FOSSOLI
TITOLO I
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1.
Denominazione
1.1 Su iniziativa del COMUNE DI CARPI e della ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO POLITICO E RAZZIALE NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI di Carpi è costituita la Fondazione, dotata personalità giuridica di diritto privato, denominata “ FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI, di seguito per brevità indicata come Fondazione.
Art. 2.
Sede
2.1. La Fondazione ha sede legale in Carpi (Mo), Via S. Rocco n°5
Art. 3.
Durata
3.1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
TITOLO II
Fondatori
Art. 4.
Fondatori e partecipanti
4.1. sono “Primi Fondatori” della Fondazione il Comune di Carpi e l’Associazione Amici del Museo Monumento al deportato Politico e Razziale nei Campi di sterminio Nazisti di Carpi
4.2. Sono “Fondatori Successivi” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta dei Primi Fondatori, siano come tali approvati dal Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei membri.
4.3 Sono “Partecipanti” le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, secondo le modalità ed in misura non inferiore a quelle stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero attraverso una attività, anche professionale, di particolare rilievo oppure con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
4.4.I Fondatori Primi o Successivi, di seguito per brevità indicati come Fondatori, si obbligano, sulla base di specifiche convenzioni, a fornire alla Fondazione le conoscenze, le capacità professionali, le attività nonché i mezzi necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4.5.Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l’esclusione dei Fondatori in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto e che, in via meramente esemplificativa, vengono individuati in:
a) situazioni di morosità;
b) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti nel presente statuto ;
c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e/o soggetti della Fondazione.
4.6.I Fondatori Successivi ed i Sostenitori possono, con preavviso da comunicare al Consiglio di Amministrazione nel termine di almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione dell’esercizio finanziario in corso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte, incluse quelle relative al medesimo esercizio.
TITOLO III
Finalità e attività
Art. 5
Finalità
5.1. La Fondazione persegue le seguenti principali finalità:
a) la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e internazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di proprietà del Comune di Carpi secondo quanto disposto dalla L. 15 giugno 1984 n. 241, e di ogni altro patrimonio storico-artistico conferito alla Fondazione in quanto coerente con l’attività della Fondazione medesima;
b) la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli nelle sue diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione delle storie di coloro che vi hanno transitato e vissuto, e l’analisi dei legami che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col più ampio contesto della storia nazionale e internazionale;
c) la progettazione e l’attivazione di iniziative a carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in particolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza propri della Fondazione, nonché dei diritti umani, dell’educazione alla pace e della mondialità.
5.2. La Fondazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per le attività necessarie a raggiungere i fini istituzionali.
Art. 6
Attività
6.1. La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
6.2. La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo e senza che l’elencazione costituisca limitazione, le seguenti attività:
a) Promozione, gestione scientifica, culturale, amministrativa e manutenzione ordinaria del proprio patrimonio e del patrimonio ad essa affidato o concesso in uso dai Fondatori o da terzi,
b) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, eventi culturali, azioni didattiche e divulgative inerenti le proprie finalità
c) erogazione di servizi, consulenze e collaborazioni scientifiche
6.3. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, e, dunque, per lo sviluppo delle proprie attività, intendendosi ricomprese in queste le attività di progettazione, organizzazione, produzione, comunicazione, diffusione e socializzazione delle iniziative necessarie, può a titolo esemplificativo, e non esaustivo:
a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, italiani e stranieri, accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità
b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie, osservando criteri prudenziali di rischio al fine della conservazione del valore del patrimonio
c) sottoscrivere convenzioni con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere
d) acquisire beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle sue attività istituzionali, o delle attività ad esse connesse, esercitando, sui medesimi, la relativa attività di amministrazione e/o gestione
e) svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento a prodotti editoriali, audiovisivi, oggettistica e simili, volti al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
f) compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie (tra cui l’assunzione di mutui a medio o a lungo termine), mobiliari e immobiliari che verranno reputate necessarie o utili dagli amministratori per il conseguimento degli scopi istituzionali
g) attivare ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni e ai contributi comunitari, statali e regionali.
6.4. L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale nonché del documento programmatico triennale di cui agli articoli successivi.
TITOLO IV
Patrimonio e fondo di gestione della Fondazione
Art. 7
Patrimoni
7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi di chi riveste la qualifica di Fondatore (Primo o Successivo) .
7.2.Costituiscono patrimonio della Fondazione, altresì, contributi eventualmente attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
7.3.La Fondazione può ricevere, erogazioni, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità espressamente destinate ad incrementare il patrimonio, da parte di terzi che ne condividano le finalità.
7.4 Salvo quanto previsto dal presente Statuto,il patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo e per donazioni, legati, eredità ricevute ed accettate, espressamente destinate all’incremento del patrimonio.
7.5. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.
7.6. E’ obbligo della Fondazione di provvedere alla conservazione e al mantenimento del proprio patrimonio e di quello ad essa affidato o concesso in uso dai Fondatori e dai terzi.
Art. 8
Fondo di gestione
8.1. La Fondazione dispone di un fondo di gestione che potrà utilizzare per perseguire i propri scopi statutari. Il fondo di gestione risulta così costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui agli articoli precedenti
b) da ogni eventuale contributo, elargizione, donazione o altra liberalità da parte dei Fondatori, Sostenitori e di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento delle finalità e allo sviluppo delle attività previste dallo statuto.
c) dalle rendite derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione
8.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa, per lo sviluppo delle sue attività e per la realizzazione dei suoi scopi.
TITOLO V
Organi della Fondazione
Art. 9
Organi della Fondazione
9.1. Sono organi della Fondazione:
· Il Presidente
· Il Consiglio di Amministrazione
· Il Comitato Scientifico
· Il Collegio dei Revisori
Art. 10
Il Presidente
10.1.Il Presidente costituisce il punto di riferimento unitario dell’attività della Fondazione e ne garantisce la continuità scientifica e culturale, nonché la rispondenza alle finalità dello Statuto.
10.2.Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati ad lites et ad negotia determinandone le attribuzioni.
10.3.Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
10.4 Il Presidente:
a) convoca, formandone l’ordine del giorno, e presiede, con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione;
b)cura ed intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione, sorvegliandone il buon andamento amministrativo, e curando l’osservanza dello Statuto;
d)adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore .
10.5 In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che, in tali circostanze, esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente.
10.6Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
10.7La firma del Vice – presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
10.8Al Presidente spetta un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione
11.1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 (cinque) e da non più di 7 (sette) membri.
11.2.Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri,di cui:
· 4 (quattro) membri designati dal Sindaco di Carpi, scelti tra persone dotate di riconosciute competenze
· 1 (un) membro designato dalla Associazione Amici del Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale nei Campi di Sterminio Nazisti, scelto tra persone dotate di riconosciute competenze.
Nel caso di ingresso nella Fondazione di Fondatori Successivi, essi, singolarmente ovvero cumulativamente a seconda delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, potranno designare sino a 2 (due) ulterioricomponenti del Consiglio, previa modificazione del numero dei suoi componenti fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Il Comune di Carpi, qualunque sia il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, designerà in ogni caso la maggioranza assoluta dei membri.
11.3.Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza dei membri in carica, il Presidente ed il Vice Presidente, in occasione della prima seduta del Consiglio stesso.
11.4.Il Consiglio di Amministrazione può disporre, a maggioranza dei membri in carica, la revoca del Presidente e del Vice – presidente.
11.5.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione
11.6.Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di 4 (quattro) anni.
11.7. I consiglieri decadono dalla carica per inattività, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio, prolungata per un periodo superiore ad un anno, fatta salva l’ipotesi di forza maggiore
11.8 Sono causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione :
a)il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati
b)l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione
c)l’essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c.
11.9 L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione.
11.10Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli consiglieri sono revocati dai Fondatori che singolarmente o cumulativamente li ha designati a seguito di motivata comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori.
11.11Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa, viene sostituito applicandosi quanto previsto ai precedenti articoli. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte dei Fondatori che singolarmente o cumulativamente avevano designato il Consigliere uscente.
11.12.Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica dandone atto al momento dell’insediamento del Consiglio stesso.
11.13.Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio contabile completo del suo mandato.
11.14.A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
12.1.Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce almeno ogni quadrimestre, ed ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei membri.
12.2.Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, da recapitarsi agli interessati almeno quattro giorni prima dell’adunanza o, in casi di urgenza, mediante telegramma , telefax o e-mail da recapitarsi agli interessati almeno due giorni (48 ore) prima.
L’Assessore con delega alla Memoria del Comune di Carpi partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, invita alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Fondatori e dei Partecipanti.
12.3.Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, dove non diversamente previsto dal presente statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, del Vice Presidente.
12.4.Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, ovvero allo scioglimento dell’ente e alla devoluzione del patrimonio sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio previo parere favorevole dei Primi Fondatori.
12.5.Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esse possono tuttavia tenersi in qualunque altro luogo in Italia.
Art. 13
Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
13.1.Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, in virtù dei quali il Consiglio determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
13.2.In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a.elegge e revoca il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione con le modalità di cui al precedente articolo 11; la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano fino alla elezione del Presidente
b.provvede, in caso di cessazione della carica del Presidente, alla nomina del nuovo Presidenteentro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni
c. nomina, e revoca per comprovate ragioni, il Direttore della Fondazione, ne determina la durata in carica e il relativo compenso
d. delega al Direttore, a propri componenti, a singoli dipendenti, o, eccezionalmente, a terzi, i poteri per il compimento di specifici atti e/o categorie di atti
e. nomina, e revoca per comprovate ragioni, i membri del Comitato Scientifico, nel rispetto delle direttive del presente Statuto ed in tempi tali da garantirne il costante funzionamento.
f. nomina, su proposta del Presidente, ogni altro organismo che si renda opportuno per l’attività della Fondazione, stabilendone mansioni, durata ed eventuali compensi
g. nomina i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto
h. riconosce la qualità di Fondatore Successivo, e di Partecipante ai sensi e con le forme di cui al presente Statuto
i. approva il documento programmatico triennale entro i termini previsti al successivo punto 19.2
j. approva il documento programmatico annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno e ne verifica periodicamente lo stato di attuazione
k. approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale entro il 31 dicembre di ciascun anno
l. approva il bilancio consuntivo di esercizio e la relativa relazione entro il 30 aprile di ogni anno
m.adotta le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei membri, e previo parere favorevole dei Primi Fondatori espresso in conformità con la legislazione vigente
n. approva i regolamenti interni della Fondazione con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei membri
o.approva i programmi di attività della Fondazione e decide in merito alle proposte di articolazione e di eventuale allargamento delle attività della Fondazione, in coerenza con i fini istituzionali, e provvede alle misure necessarie per la loro attuazione
p.delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Statuto
q. dispone l’impiego dei fondi nelle forme più opportune per il conseguimento delle finalità, in relazione ai programmi di attività della Fondazione
r. delibera sullo scioglimento dell’Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto
I documenti di cui alle lettere i, j, k, l, m del presente articolo devono essere trasmessi dal Presidente ai primi fondatori almeno entro i trenta giorni successivi alla loro approvazione.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, di cui deve essere curata la regolare tenuta.
Art. 14
Il Comitato Scientifico
14.1. Il Comitato Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto da non più di 7 (sette) membri, scelti, tra personalità di riconosciuto prestigio, secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione. L’appartenenza al Comitato Scientifico non è compatibile con l’appartenenza al Consiglio di Amministrazione.
14.2. Il Comitato Scientifico dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo revoca da parte del Consiglio stesso; i componenti del Comitato Scientifico possono essere riconfermati.
14.3. Il Comitato Scientifico, con il voto favorevole della maggioranza, nomina il Presidente fra i suoi membri.
14.4. Il Comitato Scientifico si riunisce, a seguito di convocazione del suo Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte all’anno; il Comitato si riunisce, altresì, ogni qualvolta venga ritenuto necessario, a richiesta del Presidente della Fondazione o del Direttore.
14.5. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
14.6. Il Presidente ed il Direttore della fondazione partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle adunanze del Comitato scientifico.
14.7 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito all’attività della Fondazione, in conformità alle sue finalità statutarie. In tal modo anche supportando:
- il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale
- il Presidente della Fondazione nella predisposizione del documento programmatico pluriennale;
14.8 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
14.9 A ciascun membro del Comitato scientifico spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.
Art. 15
Il Collegio dei Revisori
15.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, e da due membri supplenti.
15.2. I Revisori, effettivi e supplenti, devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.
15.3. I Revisori durano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio contabile completo del loro mandato.
15.4. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all’art. 2401 del Codice Civile.
15.5. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di vigilanza e controllo contabile indicate negli artt. 2403 e 2409-bis del Codice Civile, e, in particolare:
a)provvede al riscontro degli atti di gestione
b)accerta la regolare tenuta della contabilità
c)accerta la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
d)controlla la fondatezza delle valutazioni patrimoniali
e)esprime il suo parere in ordine al Bilancio preventivo e a quello consuntivo, mediante apposita relazione che andrà allegata ai bilanci in commento
f)effettua verifiche di cassa
g)accerta l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 del cod.civ.
15.6 I membri del Collegio possono, qualora lo ritengano opportuno, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori della Fondazione dell’andamento delle operazioni e delle attività della stessa.
15.7 Il Collegio dei Revisori vigila sull’attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio ai fondatori le eventuali gravi irregolarità riscontrate.
15.8 I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
15.9 Ai Revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VI
Struttura operativa
Articolo 16
Direttore
16.1 Il Direttore, scelto fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nella gestione di settori di attività della Fondazione o di enti consimili, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina l’emolumento. La durata in carica del Direttore non potrà comunque superare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che ha effettuato la nomina. Il Direttore può essere riconfermato.
16.2 Il Direttore è a capo della struttura operativa della Fondazione.
16.3 Il Direttore, in particolare:
a. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
b. predispone gli eventuali Regolamenti interni proponendoli all’approvazione del Consiglio della Fondazione
c. coordina gli uffici e i servizi che fanno capo alla Fondazione
d. è a capo del personale dipendente della Fondazione
e. sceglie, sulla base degli indirizzi del Consiglio, gli esperti cui affidare incarichi di collaborazione nelle materie di competenze istituzionale
f. predispone la stipula degli atti e dei contratti che si rendano necessari per l’esercizio delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad essa connesse
g. svolge compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione
h. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali, unitamente al Presidente o al Vice-Presidente
i. coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento programmatico annuale, del bilancio previsionale annuale e pluriennale, del bilancio d’esercizio e della relazione sull’attività svolta
j. coordinandosi con il Comitato Scientifico, coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento programmatico triennale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
k. svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi
TITOLO VII
Bilancio
Articolo 17
Esercizio finanziario
17.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Direttore , sottopone alla approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo d’esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
17.3 Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore, sottopone alla approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio previsionale annuale e pluriennale.
17.4 La Fondazione può contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Eventuali impegni di spesa ed obbligazioni eccedenti gli stanziamenti del bilancio previsionale approvato devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18
Documento programmatico annuale
18.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore e dal Comitato scientifico, sottopone alla approvazione del Consiglio di Amministrazione il documento programmatico annuale relativo all’attività da svolgersi nell’esercizio successivo.
18.2 Non può essere redatto un Documento programmatico annuale in assenza di un Documento Programmatico Triennale approvato.
Articolo 19
Documento programmatico triennale
19.1 Il documento programmatico triennale è il documento che determina, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento, cui devono attenersi il Documento programmatico annuale ed il Bilancio di previsione annuale e pluriennale.
TITOLO VIII
Scioglimento e liquidazione
Articolo 20
Scioglimento e liquidazione
20.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.
20.2 I Fondatori nominano, con le procedure previste dalla normativa vigente, un liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
20.3 All’atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati e concessi in uso alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti, mentre i beni ed i patrimoni avente valore storico artistico o culturale saranno assegnati al Comune di Carpi che li acquisisce gratuitamente nel proprio patrimonio.
20.4 I beni che residuano al termine della liquidazione ad eccezione di quelli previsti al precedente punto 20.3, sono devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni del Consiglio Comunale di Carpi, sentite le proposte dei Fondatori .
TITOLO IX
Disposizioni finali
Articolo 21
Disposizioni finali
21.3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.
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